In data 17.05 u.s. la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente, con voto all’unanimità, la prima disciplina in Italia di contrasto al fenomeno del c.d. cyberbullismo (proposta N. 3139-B).
La legge, come riporta l’art. 1, ha la finalità di porre in essere delle azioni di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori coinvolti, siano essi vittime o responsabili di illeciti.
Sempre all’art. 1, è presente la definizione legislativa di cyberbullismo, intendendosi “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in pericolo”.
Tutela del minore
Il minore, di età superiore ad anni 14, o un suo genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore, potranno chiedere al gestore del sito internet o del social media o al titolare del trattamento di oscurare, rimuovere o bloccare il contenuto diffuso in rete.
Se entro le 24 ore successive alla ricezione dell’istanza, il soggetto responsabile non abbia comunicato di aver assunto l’incarico ed entro le 48 ore non vi abbia provveduto o non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito/social media, l’interessato potrà inoltrare segnalazione o reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, il quale dovrà intervenire entro 48 ore.
Piano di azione
Verrà istituito, presso la Presidenza del Consiglio, un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo con compiti di redigere un piano di azione e di realizzare un sistema di raccolta di dati al fine di monitorare l’evoluzione dei fenomeni. Tale tavolo tecnico potrà avvalersi anche della collaborazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni e con altre Forze di Polizia.
Prevenzione e contrasto del fenomeno in ambito scolastico
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca dovrà, sentito il Ministero della Giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, adottare linee di orientamento al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo nelle scuole.
In ogni istituto scolastico, inoltre, dovrà essere individuato tra i docenti un referente, a cui verrà attribuito il compito di “coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di Polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presente sul territorio”.
Il dirigente scolastico, laddove venisse a conoscenza di atti di cyberbullismo, dovrà provvedere ad informare i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e attivare adeguate azioni di carattere educativo.
Ammonimento
Dalla disciplina contenuta dal d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, in tema di contrasto alla violenza sessuale e agli atti persecutori, è stata mutuata la misura dell’ammonimento da parte del questore. In caso di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali sul web, fino a quando non viene proposta denuncia o querela, le quali danno avvio al procedimento penale, il responsabile di condotte di cyberbullismo potrà essere formalmente invitato dal Questore a non ripetere gli atti vessatori.
Tale convocazione, da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, avverrà unitamente ad almeno un genitore, o altra persona esercente la responsabilità genitoriale.
Gli effetti dell’ammonimento cesseranno al compimento della maggiore età.
Rispetto alla precedente approvazione, operata dalla Camera dei Deputati, ma poi modificata dal Senato, non vi è alcuna aggiunta di un nuovo comma all’art. 612-bis c.p. e quindi nessun ampliamento della fattispecie di atti persecutori né la previsione della confisca obbligatoria dei beni utilizzati per la commissione del reato.