Sezioni Unite: non è furto con destrezza se il soggetto agente approfitta di una disattenzione della vittima

lunedì, 7 agosto 2017 / Avv. Matteo Corcioni / Sentenze

La circostanza aggravante della destrezza di cui all’art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., richiede un comportamento dell’agente, posto in essere prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso; sicché non sussiste detta aggravante nell’ipotesi di furto commesso da chi si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore della cosa”.

Tale principio di diritto, formulato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 34090, depositata lo scorso 12 luglio, ha il pregio di restringere la portata applicativa della suddetta circostanza aggravante della destrezza.

 

Il fatto

L’imputato veniva tratto a giudizio, perché accusato di aver asportato un computer portatile, prelevandolo dal bancone di un esercizio commerciale. Tale condotta veniva posta in essere, approfittando di un momento di distrazione dell’esercente e dei clienti presenti.

Attraverso la visione delle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza del negozio si giungeva all’individuazione dell’imputato, il quale “con gesti rapidi e circospetti”, aveva scollegato i cavi di alimentazione del pc, aveva inserito il portatile in una borsa e, successivamente, si era allontanato dal locale.

L’imputato nel corso del giudizio aveva ammesso la propria responsabilità e il Tribunale di Torino aveva emesso sentenza di condanna, ravvisando tutti gli elementi costitutivi dell’ipotesi di reato di cui all’art. 624 c.p. (furto), compresa l’aggravante della destrezza di cui all’art. 625, primo comma, n. 4, c.p.

La Corte di Appello di Torino confermava tale pronuncia.

La difesa dell’imputato ricorreva dunque per chiedere l’annullamento di tale decisione sulla base che “l’imputato non aveva compiuto alcuna azione per creare condizioni favorenti la sottrazione del bene, non enunciate nemmeno nell’imputazione, essendosi egli limitato ad approfittare della distrazione, non provocata, della proprietaria del bene asportato”.

La Quarta Sezione penale rimetteva la decisione del ricorso alle Sezioni Unite, ravvisando un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità.

La decisione

L’intervento delle Sezioni Unite prende le mosse dal rilievo secondo il quale la disposizione di cui all’art. 625, primo comma, n. 4, c.p. “non offre indicazioni esplicite e tale carenza definitoria è all’origine del dissenso di opinioni”. Inoltre, la questione sottoposta assume importanza in relazione al regime di procedibilità dell’azione penale, dal momento che il soggetto agente del furto aggravato è perseguibile d’ufficio con il correlato innalzamento dei limiti sanzionatori.

Il primo orientamento giurisprudenziale esaminato nella sentenza, più risalente, riconosce la configurazione della suddetta aggravante laddove il soggetto agente colga l’occasione propizia per l’impossessamento del bene; anche quando la persona offesa omette momentaneamente il controllo sul bene perché poco attenta o impegnata. In sintesi, la norma di cui all’art. 625, primo comma, n. 4, c.p., secondo tale orientamento, non richiederebbe che l’agente abbia impiegato doti eccezionali nella sottrazione (ex multis Cass., Sez. V, n. 20954 del 18.102.2015; Cass., Sez. V, n. 3807 del 16.06.2016).

Il secondo orientamento, invece, esclude la configurabilità della destrezza nella condotta di chi si sia avvalso di un momento di distrazione della persona offesa, dal momento che “l’azione non presenta alcun tratto di abilità esecutiva o di scaltrezza nell’elusione del controllo dell’avente diritto, ma al più l’audacia e la temerarietà di sfidare il rischio di essere sorpresi” (Cass., Sez. IV, n. 46977 del 10.11.2015; Cass., Sez. II, n. 9374 del 18.12.2015).

Le Sezioni Unite, riportando una diffusa disamina anche dal punto di vista storico dell’aggravante della destrezza, ritengono di aderire al secondo indirizzo giurisprudenziale.

Pertanto, il furto con destrezza richiede che la condotta destra sia un quid pluris rispetto all’ordinaria materialità del fatto di reato perché il patrimonio della vittima è oggetto di un’azione compiuta con modalità più rapide o con particolare ingegno. In sostanza, nella condotta del soggetto agente deve ravvisarsi un tratto specializzante ed aggiuntivo rispetto agli elementi propri dell’ipotesi di reato basilare.

Il furto semplice, infatti, già di per sé esprime un comportamento predatorio atto a non essere scoperto e non richiede che l’autore faccia ricorso a “doti di eccezionale o straordinaria abilità”. 

In conclusione, le Sezioni Unite hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata: in assenza di querela, l’azione penale non doveva essere iniziata.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sent. 34090 (ud. 27.04.2017 - deposito del 12.07.2017)

 

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